Art. 6 - Disciplina dei diritti di propietà industriale o intellettuale
Art. 6 - Disciplina dei diritti di propietà industriale o intellettualeSalvo il caso in cui in cui risultino collocati in aspettativa, si applica alle invenzioni realizzate dai soggetti elencati al precedente art.1 la disciplina prevista dall’art.65 del d.lgs.10 febbraio 2005 n.30; si applica la stessa disciplina alle invenzioni per le quali la richiesta di brevetto venga effettuata entro un anno dalla data di effettivo collocamento in aspettativa.
Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le privative industriali comunque previste dal d.lgs.10 febbraio 2005 n.30.