Art. 7 - Partecipazione dell'Ateneo alle società previste dall'art. 2 del D.lgs 297/1999

Art. 7 - Partecipazione dell'Ateneo alle società previste dall'art. 2 del D.lgs 297/1999

La partecipazione dell’Ateneo alle società previste dall’art.2 del d.lgs.297/1999 potrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
La relativa decisione verrà assunta dai competenti organi accademici previa acquisizione di un parere della Commissione prevista dal precedente art.2.

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