Art. 8 - Utilizzazione dei locali dell'Ateneo
Art. 8 - Utilizzazione dei locali dell'AteneoLe società previste dall’art.2 del d.lgs.297/1999 potranno utilizzare temporaneamente i locali dell’Ateneo previa convenzione da stipularsi con il medesimo Ateneo e/o con le sue strutture ospitanti.