Art. 4 - Modalità di funzionamento

Art. 4 - Modalità di funzionamento

Al Presidente spetta la convocazione delle sedute plenarie, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato nei confronti dell’Amministrazione e di terzi.
Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all’anno.
L’avviso della convocazione ordinaria è effettuato per iscritto e spedito almeno 10 giorni prima e contiene l’ordine del giorno.
Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei componenti indicando gli argomenti da trattare. In tali casi la convocazione può essere fatta almeno due giorni prima.
Di ogni riunione del Comitato, a cura del Segretario, viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventualmente le posizioni difformi.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, in forma palese, dei presenti.
In caso di assenza del Segretario il Presidente assegna, seduta stante, le relative funzioni ad uno dei presenti.
Il Comitato organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia.
Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni persone esterne. Per l’espletamento delle proprie funzioni, può formare gruppi di lavoro, i quali operano autonomamente, in esecuzione e nell’ambito dei programmi e dei fini stabiliti nella seduta plenaria. I gruppi possono essere aperti alla partecipazione di personale e studenti esterni al Comitato, secondo modalità decise dallo stesso.
I gruppi presenteranno al Comitato le proposte di lavoro elaborate, sulla base delle quali lo stesso adotterà le opportune iniziative.

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