Art. 5 - Candidature

Art. 5 - Candidature

Le candidature, per ciascuna categoria, devono essere presentate dagli aventi diritto all’elettorato passivo con lettera sottoscritta indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, sulla base di un apposito facsimile, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data in cui sono state fissate con decreto rettorale le Assemblee degli elettori. La presentazione delle candidature deve essere corredata da almeno 20 firme.
Ciascun elettore può sottoscrivere non più di due candidature.
Il rispetto del termine è comprovato dalla registrazione di protocollo.
Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla competente Ripartizione Affari generali che provvederà al successivo inoltro delle candidature valide alle Assemblee degli elettori di cui all’art. 3.
Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

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