Art. 11 - Conclusione delle operazioni

Art. 11 - Conclusione delle operazioni

A conclusione dello scrutinio, il Presidente di ciascuna Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, l’apposito verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.
Sulla base degli elementi contenuti nei verbali delle Commissioni Elettorali, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

admin