Art. 12 - Insediamento dei neo eletti
Art. 12 - Insediamento dei neo elettiL'insediamento dei neo eletti nel Comitato Pari Opportunità deve avvenire, in sede di prima costituzione, nella prima seduta dell’organo, in seguito nella prima seduta utile riferita al triennio accademico per il quale i neo eletti sono stati nominati.