Art. 12 - Insediamento dei neo eletti

Art. 12 - Insediamento dei neo eletti

L'insediamento dei neo eletti nel Comitato Pari Opportunità deve avvenire, in sede di prima costituzione, nella prima seduta dell’organo, in seguito nella prima seduta utile riferita al triennio accademico per il quale i neo eletti sono stati nominati.

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