Art. 13 - Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive

Art. 13 - Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.
In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.
L’esito delle elezioni suppletive è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

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