Art. 13 - Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive
Art. 13 - Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletiveNei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.
In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.
L’esito delle elezioni suppletive è valido indipendentemente dal numero dei votanti.