Art. 5 - Il Coordinatore

Art. 5 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore dello SmaTs è nominato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio delle Strutture Scientifiche, tra i professori di ruolo dell’Ateneo.
2. La carica di Coordinatore dura tre anni, senza limiti di rinnovo del mandato.
3. Il Coordinatore:

rappresenta lo SmaTs;
a) svolge funzioni di coordinamento e di promozione delle attività dello SmaTs;
b) convoca e presiede il Comitato Tecnico – Scientifico;
c) prende le iniziative per dare attuazione alle deliberazioni del Comitato Tecnico – Scientifico.

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