Art. 6 - Il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 6 - Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico – Scientifico è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio delle Strutture Scientifiche, su deliberazione del Senato Accademico.
2. Il Comitato Tecnico – Scientifico è composto oltre che dal Coordinatore che lo presiede, da un numero di membri tra quattro e sei, di cui almeno la metà designati tra i professori di ruolo e i ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste e almeno uno appartenente al personale tecnico – amministrativo, con funzioni di segretario. Fa parte del Comitato Tecnico Scientifico anche il Responsabile della struttura che funge da gestore di spesa dello SmaTs, di cui al successivo

art. 9.
3. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.
4. Il Comitato ha il compito di:
- proporre, per la successiva approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Ammistrazione, sentito il Consiglio delle Strutture Scientifiche, le eventuali modifiche al presente regolamento;
- accettare le proposte di adesione allo SmaTs;
- stabilire i criteri generali per la stipula di convenzioni con i Dipartimenti e le Facoltà e con altri enti per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica.
- Il Comitato delibera sulle attività ed iniziative di SmaTs, sentiti i Responsabili delle strutture coinvolte.

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