Art. 5 - Durata e importo

Art. 5 - Durata e importo

I contratti per il conferimento degli assegni non possono avere una durata inferiore a un anno.
Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto.

Per gli assegnisti che abbiano usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ai fini del predetto limite massimo di otto anni devono essere computati anche gli anni della durata della borsa di dottorato.
I contratti possono essere rinnovati alla scadenza, per il proseguimento della stessa ricerca, solo se previsto dal relativo bando di selezione.
La richiesta di rinnovo dell’assegno deve essere presentata, almeno un mese prima della scadenza del contratto, dalla stessa struttura che ne ha proposto l’attivazione ed è subordinata all’effettiva disponibilità di copertura finanziaria da parte della struttura, attestata sulla scheda di richiesta di emissione bando.
Il costo annuo degli assegni, comprensivo di tutti gli oneri d’Ateneo, è compreso tra i limiti minimo e massimo previsti nei decreti ministeriali vigenti.
L’importo dell’assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

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