Art. 6 - Regime fiscale, previdenziale e assicurativo
Art. 6 - Regime fiscale, previdenziale e assicurativoAgli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della L. 13.8.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
Agli assegnisti di ricerca viene attivata una copertura assicurativa contro il rischio degli infortuni.