Art. 7 - Finanziamento
Art. 7 - FinanziamentoIl finanziamento degli assegni di ricerca può trovare copertura:
1.- con il cofinanziamento dell’Università (fondi ministeriali, fondi esterni o di bilancio):
a. di norma fino a un massimo del 50% a carico dei predetti fondi;
b. per il rimanente, a carico dei fondi -anche provenienti da enti esterni- della struttura di ricerca presso cui l’assegno è attivato.
Tali assegni hanno di norma una durata biennale ed il loro costo è pari al limite minimo indicato dal Ministero stesso.
Annualmente ai Dipartimenti e ai Centri Interdipartimentali di Ricerca viene data comunicazione della possibilità di richiedere l’attivazione di assegni in cofinanziamento e dei termini per la presentazione al Rettore delle domande.
2-. con totale finanziamento da parte di una struttura di ricerca, che può richiedere l’attivazione dell’ assegno indipendente-mente dalle scadenze previste per gli assegni cofinanziati di cui al comma 1, che precede.