Art. 10 - Commissioni
Art. 10 - CommissioniScaduti i termini per la presentazione delle domande, il Consiglio della struttura di ricerca o il Direttore della struttura, se a ciò delegato dal Consiglio stesso, comunicherà alla Sezione Personale docente i nominativi dei tre componenti la Commissione giudicatrice, che sarà così costituita:
a) Direttore della struttura di ricerca o suo delegato;
b) Responsabile scientifico del programma di ricerca;
c) Un docente di ruolo o ricercatore universitario di ruolo dell’Ateneo.
Per ogni procedura di selezione è nominata una commissione.
Il docente di ruolo o ricercatore universitario di ruolo dovrà essere scelto tra quelli inquadrati in settori scientifico-disciplinari compresi nell’area scientifica per cui è bandito l’assegno o in settori affini.