Art. 10 - Commissioni

Art. 10 - Commissioni

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Consiglio della struttura di ricerca o il Direttore della struttura, se a ciò delegato dal Consiglio stesso, comunicherà alla Sezione Personale docente i nominativi dei tre componenti la Commissione giudicatrice, che sarà così costituita:

a) Direttore della struttura di ricerca o suo delegato;
b) Responsabile scientifico del programma di ricerca;
c) Un docente di ruolo o ricercatore universitario di ruolo dell’Ateneo.

Per ogni procedura di selezione è nominata una commissione.
Il docente di ruolo o ricercatore universitario di ruolo dovrà essere scelto tra quelli inquadrati in settori scientifico-disciplinari compresi nell’area scientifica per cui è bandito l’assegno o in settori affini.

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