Art. 12 - Attività degli assegnisti

Art. 12 - Attività degli assegnisti

L’assegno viene conferito al vincitore mediante stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a firma del Rettore, che regola il rapporto tra l’Ateneo e il titolare dell’assegno. Il rapporto che ne deriva non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale dell’Università.
I contratti hanno, di norma, decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula.
Il contratto deve prevedere un'attività di ricerca a carattere continuativo e non meramente occasionale. Le modalità di effettuazione della ricerca sono disciplinate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura di ricerca.
Il corrispettivo annuo lordo dell’assegno viene specificato nel predetto contratto ed è erogato in rate mensili posticipate.

A metà del periodo di durata dell’assegno, ed alla fine di esso, nonché a metà ed alla fine dell’eventuale periodo di proroga, il titolare dell’assegno dovrà predisporre una relazione sull’attività svolta, che rimarrà agli atti della struttura di pertinenza e sarà valutata dal Consiglio della stessa struttura, sentito il responsabile della ricerca. In caso di giudizio negativo nelle valutazioni sull’attività dell’assegnista, potrà essere sancito il recesso dal contratto.
Il Direttore della struttura, qualora riscontri inadempienze in merito al regolare svolgimento dell’attività da parte dell’assegnista, sentito l’interessato e previa deliberazione del Consiglio della struttura, è tenuto ad informare tempestivamente il Rettore per le valutazioni del caso.
Al di fuori dell’impegno per l’attività di ricerca prevista dal contratto, gli assegnisti possono svolgere attività didattica quali professori a contratto previo parere favorevole del Consiglio della struttura di ricerca alla quale afferiscono, ovvero su parere favorevole del Direttore della struttura se a ciò autorizzato dal Consiglio della struttura stessa.

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