Art. 13 - Recesso degli assegnisti
Art. 13 - Recesso degli assegnistiGli assegnisti di ricerca possono recedere dal contratto previo preavviso di almeno 8 giorni, da indirizzare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore della struttura. Ai fini del rispetto del termine di preavviso, la dichiarazione di recesso dovrà pervenire al Rettore almeno 8 giorni prima della data indicata come ultimo giorno di fruizione dell’assegno. In mancanza l’assegnista sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione, a titolo di penale, una somma pari all’ammontare del corrispettivo dell’assegno rapportato al periodo di mancato preavviso.
La penale potrà essere esclusa qualora l’assegnista receda per:
- opzione per l’ufficio di ricercatore universitario o docente di ruolo;
- assunzione presso enti pubblici e/o privati nel caso in cui l’interessato dimostri o dichiari sotto la propria responsabilità di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
- gravi ed imprevedibili motivi di carattere personale o familiare da dichiararsi a cura dell’interessato sotto la propria responsabilità.