Art. 2 - Strutture esterne
Art. 2 - Strutture esternePer il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Università può costituire strutture esterne finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio, di carattere generale o speciale, pubblico o privato, con o senza fini di lucro, o aderire alle stesse.
Tali strutture, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità, possono assumere tutte le forme di volta in volta consentite dalla legge e, tra l’altro, la forma di:
a) comitati;
b) associazioni con e senza personalità giuridica;
c) fondazioni;
d) consorzi;
e) società consortili;
f) società di capitale;
g) enti di diritto pubblico.
L’attività di tali strutture, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dovrà comunque avere ad oggetto una delle seguenti finalità:
a) formazione di alte professionalità;
b) ricerca scientifica;
c) promozione dell’alta cultura, della scienza e dell’innovazione tecnologica;
d) valorizzazione delle competenze presenti nell’Università;
e) servizi a supporto delle attività istituzionali.