Art. 3 - Contenuti delle proposte di costituzione o adesione
Art. 3 - Contenuti delle proposte di costituzione o adesioneCiascuna proposta di costituzione o di partecipazione alle strutture di cui al precedente art. 2 deve essere presentata al Consiglio di Dipartimento ed al Consiglio di Facoltà di afferenza del docente o ricercatore proponente.
Nel caso in cui la proposta provenga da un gruppo di docenti e/o ricercatori appartenenti a più Dipartimenti o a più Facoltà la stessa deve essere presentata presso ciascuno di questi.
La proposta dovrà necessariamente contenere le seguenti indicazioni, in mancanza delle quali non potrà essere sottoposta ad esame:
· chiara indicazione del titolo e della tipologia del Centro, Consorzio o dell’altra struttura prevista dal precedente art. 2;
· elenco di tutti i partecipanti, sia interni all’Ateneo (Dipartimenti, Facoltà ecc.), sia esterni ad esso, con una breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previste per il Centro o Consorzio o per la diversa struttura indicata;
· descrizione dell’attività del Centro o Consorzio ed eventuale indicazione della sede;
· bozza dello Statuto o dell’Atto costitutivo;
· indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Consorzio o Centro prevede di poter disporre;
· previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro o Consorzio, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.);
· previsione degli impegni che si vanno ad assumere (personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento);
· previsione di eventuali ulteriori oneri finanziari a carico dell’Ateneo;
· indicazione della quota di adesione, ove previsto che ci sia soltanto una quota partecipativa una tantum, da versare a seguito della costituzione;
· destinazione a finalità istituzionali di Ateneo di eventuali dividendi spettanti ad esso;
· specificazione di eventuali impegni finanziari futuri, ove previsti, per il tempo di durata del Centro o del Consorzio;
· previsioni di durata e/o possibili sviluppi o trasformazioni future del Centro o del Consorzio.
In rapporto alla durata, quella prevista dallo statuto del Centro o Consorzio, ove determinata, deve comunque essere tale da assicurare una collaborazione capace di consentire il perseguimento dei fini specifici per i quali viene costituito e la realizzazione del programma scientifico da attuare.