Art. 4 - Modalità di presentazione della proposta
Art. 4 - Modalità di presentazione della propostaLe proposte specifiche di costituzione o di partecipazione sono sottoposte all’esame ed all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
L’esame delle suddette proposte, redatte in conformità a quanto previsto dal precedente art. 3, deve in ogni caso essere preceduto dall’acquisizione del parere favorevole del Dipartimento di afferenza del docente o ricercatore proponente, cui spetta l’espressione di una valutazione sul valore scientifico della proposta, e della Facoltà di appartenenza, cui spetta l’espressione di una valutazione in ordine alla compatibilità della medesima proposta con il rispetto degli impegni didattici ed accademici del docente o ricercatore proponente.
Le proposte, una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e della Facoltà interessata, sono presentate al Magnifico Rettore che provvede a trasmetterle all’ufficio competente.
Detto ufficio, sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento e dalla Facoltà interessati e tenuto conto delle prescrizioni da questi eventualmente indicate, provvede all’istruzione della proposta e alla successiva trasmissione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
Nell’ipotesi di iniziative di interesse generale dell’Ateneo, la proposta istitutiva o di adesione può essere avanzata dal Rettore.
La partecipazione dell’Ateneo deve sempre conformarsi al principio generale di un buon livello scientifico dell’attività svolta dal Centro o Consorzio e deve caratterizzarsi prevalentemente nell’apporto di prestazioni di carattere tecnico-scientifico, fermi restando i conferimenti di natura finanziaria da versare al fondo consortile, al patrimonio associativo o al capitale sociale.
Eventuali quote e/o contributi annuali saranno posti a carico dei Centri di spesa proponenti o interessati alla collaborazione, con esclusione della partecipazione a Consorzi ritenuta d’interesse generale per l’Ateneo con deliberazione dei propri organi di governo.