Art. 5 - Sottoscrizione dell’atto di costituzione o di adesione

Art. 5 - Sottoscrizione dell’atto di costituzione o di adesione

Dopo l’approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, la partecipazione alle strutture di cui al precedente art. 2 avviene mediante sottoscrizione dell’atto di costituzione o di adesione da parte del Magnifico Rettore o di un suo delegato.

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