Art. 6 - Nomina e attribuzioni dei rappresentanti

Art. 6 - Nomina e attribuzioni dei rappresentanti

Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, ove previsto, designano, su eventuale proposta dei Dipartimenti o Facoltà interessate, i rappresentanti dell’Ateneo negli Organi Collegiali del Centro, del Consorzio e delle strutture previste al precedente art. 2.
I rappresentanti sono tenuti:

· a trasmettere all’Amministrazione Centrale i bilanci preventivi e consuntivi del Centro o Consorzio entro 30 giorni dalla loro approvazione;
· a consegnare entro il 31 maggio di ciascun anno una relazione sull’attività svolta dei medesimi organismi, evidenziando i benefici derivanti all’Ateneo dalla partecipazione ad essi;
· a segnalare tempestivamente qualsiasi disfunzione o criticità che si dovesse verificare nella gestione al fine di valutare l’opportunità di interventi specifici, da parte dell’Ateneo, od un eventuale recesso;
· ad acquisire preventivamente il consenso dell’Amministrazione su ogni deliberazione che dovesse comportare variazione degli impegni assunti e già in essere con l’Atto Costitutivo e/o con lo Statuto;
· a consultare l’Amministrazione in relazione ad atti di maggior rilevanza giuridico-economica (quali acquisti consistenti, assunzioni di personale, atti di costituzione in giudizio, incrementi delle quote di partecipazione ecc.);
· ad evitare ogni possibile conflitto di concorrenza tra l’Ateneo, che rappresentano, e l’istituzione esterna, cui partecipano.
Nel caso il rappresentante dell’Ateneo non si attenga alle suddette linee di comportamento, Senato accademico e Consiglio di amministrazione potranno valutare la revoca della nomina di rappresentanza.

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