Art. 6

Art. 6

Le borse hanno durata biennale e sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno, a seguito di una valutazione della ricerca da parte del Consiglio di Dipartimento, o del Competente Organo per i Centri Interdipartimentali, su parere del Responsabile della ricerca. Le borse non sono rinnovabili. L’importo delle borse di studio sarà non inferiore a quanto stabilito per legge. E’ prevista un’integrazione per periodi di permanenza all’estero, che verrà erogata previa presentazione di un’attestazione rilasciata dal Responsabile della struttura estera con l’indicazione del periodo esatto di permanenza in loco da parte del beneficiario.
L’erogazione delle borse avviene in rate mensili.

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