Art. 8
Art. 8La data di inizio dell’attività di ricerca sarà fissata nel bando di attivazione della borsa.
Il borsista dovrà espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovate, fermo restando che in tale seconda ipotesi le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza irrevocabile della borsa. Interruzioni maggiori di 30 giorni saranno consentite ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30 Dicembre 1971 n. 1204 e successive modifiche (Tutela delle lavoratrici madri), o in caso di malattia prolungata, fermo restando per tutti i casi previsti il recupero del periodo di sospensione. In fase transitoria, tenuto conto dell’esaurimento della leva obbligatoria, saranno consentite interruzioni anche a borsisti che dimostrino di dover completare il servizio militare.
Allo scadere del primo anno il borsista dovrà presentare una relazione completa e documentata sull’attività svolta al Responsabile della ricerca che la sottoporrà alla valutazione del Consiglio di Dipartimento, o del competente Organo del Centro Interdipartimentale di Ricerca, per l’approvazione del proseguimento dell’attività. Nel caso in cui l’assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, decadrà dal diritto alla borsa di studio e sarà tenuto alla restituzione delle quote già percepite.
Al termine dell’attività di ricerca il borsista dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento o del competente Organo del Centro Interdipartimentale di Ricerca, una relazione scientifica finale sulla ricerca svolta e sui risultati conseguiti, approvata dal Responsabile della ricerca. A seguito della delibera del Consiglio o Organo medesimo sulla positiva conclusione del periodo di post-dottorato, l’Università rilascerà a richiesta del borsista la relativa certificazione.