Art. 9 - Validità delle elezioni

Art. 9 - Validità delle elezioni

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di cui agli artt. 2, 3, e 4 considerati distintamente per ciascuna categoria.
Un turno elettorale straordinario è indetto per quelle categorie che non abbiano raggiunto il quorum richiesto.

L’esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

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