Art. 12 - Conclusione delle operazioni elettorali

Art. 12 - Conclusione delle operazioni elettorali

A conclusione degli scrutini, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente agli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto corredati dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.
Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione elettorale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

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