Art. 15 - Durata del mandato
Art. 15 - Durata del mandatoAi sensi dell'art. 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.
Ai sensi dell'art. 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.