Art. 8

Art. 8

Oltre ai compiti di intervento descritti nei protocolli di cui all’art.4, la SEA svolge attività di presidio, a richiesta del responsabile della manifestazione, in occasione di eventi in cui si preveda la presenza di grande affluenza di pubblico, ove valutato opportuno e necessario dai coordinatori. Qualora non fosse possibile offrire adeguata copertura per mancanza di un appropriato numero di componenti la squadra, i coordinatori comunicano detta impossibilità al Datore di Lavoro ovvero a suo delegato.
Non rientra nei compiti della SEA sostituire ovvero integrare i ruoli di preposto, ovvero di addetto alla sicurezza.

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