Art. 4 - Ammissione in soprannumero
Art. 4 - Ammissione in soprannumeroPossono iscriversi in soprannumero ad un Master coloro che, già immatricolati al medesimo Master nell’anno accademico immediatamente precedente, abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza dei corsi di insegnamento ma che non abbiano completato gli esami e quindi non abbiano conseguito il titolo di Master.
A tali studenti in soprannumero vengono riconosciuti d’ufficio le frequenze ottenute ai sensi del successivo Art. 5 (Attività Didattiche – frequenza) e gli esami di profitto e di tirocinio con i relativi crediti formativi già acquisiti ai sensi del successivo Art. 6 (Esami e verifiche di profitto).
Il relativo contributo di iscrizione, uguale per tutti i Master, viene approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.