Art. 6 - Esami e verifiche di profitto
Art. 6 - Esami e verifiche di profitto1. Salvo quanto previsto nel precedente art. 5, comma 4, il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel Corso di Master universitario è subordinato al superamento di esami o di altre forme di verifica del profitto, così come disciplinate dal Regolamento didattico del Corso.
2. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio del Master e sono composte da almeno due membri, il titolare del corso di insegnamento, o uno dei titolari nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione e un altro Docente o Ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia nominato dalla Facoltà. In caso di assenza del titolare dell’insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dalla Direzione del Master ad altro docente.