Art. 2.3.4 - Personale
Art. 2.3.4 - PersonaleOgni biblioteca dispone di personale in quantità adeguata al trattamento della collezione e ai servizi all’utenza.
Di norma viene assicurata la presenza di personale bibliotecario dipendente per almeno l’80% dell’orario di apertura di ogni punto biblioteca con almeno 80.000 volumi. Ogni biblioteca si occupa sia di servizi biblioteconomici che tecnico-amministrativi.