Art. 2.2.2 - Utenza non istituzionale

Art. 2.2.2 - Utenza non istituzionale

I servizi delle biblioteche possono essere concessi a utenti non istituzionali che ne facciano richiesta secondo le modalità descritte nell’Allegato C – Servizi minimi previsti nelle biblioteche, non integrante del presente regolamento.

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