Art. 2.2.2 - Utenza non istituzionale
Art. 2.2.2 - Utenza non istituzionaleI servizi delle biblioteche possono essere concessi a utenti non istituzionali che ne facciano richiesta secondo le modalità descritte nell’Allegato C – Servizi minimi previsti nelle biblioteche, non integrante del presente regolamento.