Art. 2.3.5 - Fondi
Art. 2.3.5 - FondiOgni biblioteca dispone di fondi adeguati per lo sviluppo e la manutenzione della collezione bibliografica e degli spazi.
L’Amministrazione garantisce annualmente una quota dei propri fondi di bilancio al Sistema Bibliotecario di Ateneo. I fondi possono provenire anche da altri centri di spesa autonomi dell’Università, da attività in conto terzi, da enti e privati esterni all’Università.