Art. 5.4.2 - Organi di gestione - Comitato del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Art. 5.4.2 - Organi di gestione - Comitato del Sistema Bibliotecario di AteneoIl Comitato del Sistema Bibliotecario di Ateneo è composto dai Direttori delle biblioteche e dal Coordinatore di SBA. Opera in base alle indicazioni emerse dagli organi di indirizzo ed esercita le medesime funzioni che il regolamento amministrativo contabile prevede per il Consiglio del centro di spesa autonomo:
· approva il piano di programmazione annuale e quello triennale
· approva la ripartizione dei fondi assegnati tra le varie strutture.
Il Comitato inoltre coadiuva il Coordinatore nei suoi compiti e in particolare formula proposte ed esprime pareri in merito ai seguenti problemi:
· obiettivi generali da proporre nel piano di programmazione triennale e in quello annuale
· criteri di definizione dei dati e degli indicatori di misurazione e valutazione delle biblioteche
· misurazione dei carichi di lavoro e distribuzione del personale tra le strutture di SBA
· programmi di sviluppo dei servizi centralizzati
· criteri di suddivisione e gestione dei fondi assegnati
· riorganizzazione dei servizi e delle procedure di lavoro dei singoli punti biblioteca all’interno delle biblioteche, su proposta dei Direttori, nell’ambito degli obiettivi generali previsti dall’art. 3.
Il Comitato può essere convocato su richiesta di almeno i due terzi degli aventi diritto.
Il Comitato in forma allargata comprende tutto il personale responsabile di SBA. Tratta i seguenti punti:
· detta i criteri generali per l’utilizzo dei fondi e per la formazione del bilancio di previsione
· approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il Comitato può comunque decidere di convocarsi in forma allargata, con tutti i Responsabili dei punti biblioteca e i Responsabili dei servizi centralizzati, per discutere di particolari questioni.
Il Comitato può essere convocato in forma allargata su richiesta di almeno i due terzi dei Responsabili.