Art. 3 - Rinnovo
Art. 3 - Rinnovo1. La Scuola di Dottorato viene approvata per tre cicli.
2. Annualmente la Scuola presenta la richiesta di attivazione con le informazioni necessarie per la verifica della permanenza dei requisiti da parte del Nucleo di Valutazione. In tale sede il Nucleo di Valutazione terrà anche conto del mantenimento della capacità di cofinanziamento dichiarata al momento dell’istituzione.
3. Trascorsi tre cicli dall’istituzione di una Scuola di Dottorato il rinnovo avviene con le stesse modalità previste per le proposte di nuova istituzione, di cui all’articolo 2 del presente Regolamento. In tal caso, le richieste di rinnovo dovranno dar conto anche delle attività effettivamente svolte nei tre cicli precedenti, della produttività scientifica dei docenti, degli iscritti, nonché di coloro che nel frattempo abbiano conseguito il titolo.
4. Qualora, all’avvio di un nuovo ciclo, si intendano introdurre variazioni relative all’articolazione in indirizzi o modifiche sostanziali alla struttura della Scuola, il rinnovo deve avvenire con le stesse modalità stabilite per le proposte di nuova istituzione, di cui all’articolo 2 del presente Regolamento con l'eccezione che la proposta deve essere presentata dal Direttore della Scuola, sentito il Consiglio Scientifico, anziché dal Direttore del Dipartimento.