Art. 6 - Il Consiglio Scientifico
Art. 6 - Il Consiglio Scientifico1. Il Consiglio Scientifico è organo di indirizzo e di valutazione delle attività della Scuola. Esso è composto in maggioranza da membri esterni in numero non inferiore a tre.
Ne fa parte anche il Direttore della Scuola che convoca il Consiglio Scientifico per la prima seduta di insediamento.
Lo possono comporre inoltre:
a) docenti non appartenenti all’Università di Trieste ed altri esperti italiani e/o stranieri, con riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di riferimento della Scuola, proposti dai Dipartimenti interessati; nel caso di Scuole multi-indirizzo, i membri esterni dovranno essere almeno uno per ciascun indirizzo
b) eventuali esperti designati dagli enti pubblici o privati che sostengono la Scuola, in numero complessivo inferiore alla metà dei componenti del Consiglio.
Le modalità di designazione dei componenti del Consiglio sono demandate al Regolamento della Scuola (ai sensi dell’art. 2, comma 6 del presente regolamento).
2. Il Consiglio Scientifico:
svolge funzioni di valutazione, di indirizzo e di verifica in itinere del funzionamento della Scuola e dei singoli indirizzi, e cura il coordinamento dei collegi di indirizzo, ove istituiti;
esprime un parere in merito all’istituzione di indirizzi;
valuta l’attività scientifica complessivamente svolta dagli studenti iscritti alla Scuola;
valuta la permanenza dei requisiti di qualità scientifica dei componenti il Collegio dei Docenti e dei supervisori dei singoli dottorandi;
promuove la partecipazione a reti di Dottorato;
presenta annualmente al Collegio dei Docenti una relazione sulla valutazione dell’attività scientifica della Scuola che il Direttore trasmette al Nucleo di Valutazione in sede di riattivazione annuale;
Il Consiglio Scientifico nomina il Presidente nella sua prima seduta.
3. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni.