Art. 9 - Articolazioni in indirizzi della Scuola
Art. 9 - Articolazioni in indirizzi della Scuola1. La Scuola di Dottorato può articolarsi in indirizzi. L’articolazione in indirizzi, che deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali e che deve riferirsi ad un programma formativo relativo a un ambito disciplinare sufficientemente ampio, viene proposta dai Dipartimenti in sede di presentazione della proposta di istituzione della Scuola e viene deliberata in sede di approvazione del relativo regolamento.
2. Un indirizzo può essere attivato soltanto qualora:
a. sussistano i requisiti e le motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo, debitamente documentati;
b. sussista nel Collegio la presenza di almeno quattro docenti non soprannumerari afferenti ai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti l’indirizzo in modo esclusivo;
c. siano assegnate all’indirizzo almeno due borse.
3. Una volta istituiti, gli indirizzi si dotano di distinti Collegi d’indirizzo costituiti da tutti i docenti e ricercatori afferenti in modo esclusivo a quell’indirizzo.
4. Ai Collegi d’indirizzo sono delegate le funzioni proprie del Collegio Docenti di cui al comma 2 dell’art. 7. I Collegi d’indirizzo, per lo svolgimento delle funzioni previste ai punti a-f del suddetto art. 7 comma 2, si riuniscono in seduta plenaria.
5. Ogni Collegio di indirizzo elegge il Coordinatore tra i propri componenti esclusivi, professori di ruolo a tempo pieno dell’Ateneo di Trieste. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio di indirizzo, che si riunisce almeno tre volte all’anno.