Art. 10 - Titolo di ammissione ai corsi
Art. 10 - Titolo di ammissione ai corsi1.Possono accedere alla Scuola di Dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dal Collegio dei docenti, ai soli fini dell’ammissione, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Il Collegio dei docenti potrà valutare il titolo straniero successivamente all’ammissione, ma preventivamente all’eventuale immatricolazione.
2. I vincitori di concorso per l’ammissione alla scuola che abbiano sede presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, in attività assistenziali. In tal caso sarà richiesto il possesso dell’abilitazione professionale nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.