Art. 1
Art. 11. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento e la sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dalla vigente normativa: art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall’art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per particolare e comprovata specializzazione universitaria si intende quella conseguita con laurea del vecchio ordinamento o specialistica/magistrale del nuovo ordinamento, o titolo equivalente; ovvero laurea triennale con successivo percorso di specializzazione (es.: master, dottorato, borse di specializzazione).
3. Il requisito di cui al comma 2 può intendersi sussistente in presenza di iscrizione ad albo o ordine professionale abilitante all’esercizio di una libera professione, seppure in assenza di laurea, quando consentito e ove equivalente.
3bis.In fase di prima applicazione del presente Regolamento, in considerazione della necessità di garantire continuità ad attività di servizio strumentali alla ricerca, le strutture dipartimentali e i Centri di spesa autonomi possono affidare incarichi previa adeguata motivazione e attestazione dell’esistenza dei presupposti di continuità, esperienza e adeguata professionalità, a persone non in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 3bis precedenti, dovrà esservi congruità tra l’oggetto della prestazione richiesta e il titolo posseduto ovvero la comprovata esperienza professionale