Art. 5

Art. 5

1. Per esigenze di flessibilità e celerità, riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, saranno predisposti con cadenza biennale, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di Ateneo di personale altamente qualificato, in possesso dei requisiti previsti in avviso, da cui attingere nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per collaborazioni che si esauriscano in una prestazione episodica, o svolta in maniera saltuaria, per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare e a fronte di una spesa inferiore a 5.000 euro, potrà essere considerata la possibilità di conferimento dell’incarico“intuitu personae”.

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