Art. 6

Art. 6

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

2. La proroga è ammessa, d’intesa con il prestatore, qualora il committente ne ravvisi motivato interesse, al fine di completare l’attività o il progetto, per ritardi non imputabili al collaboratore, attesa la sussistenza del fondo dedicato.
3. Nella determinazione del compenso deve essere assicurata la proporzionalità, con riferimento alla complessità della prestazione e valutata l’utilità conseguita dall’Ateneo.

admin