Art. 7

Art. 7

1. Il responsabile proponente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico e ne attesta il risultato della prestazione.

2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto, sulla base del disciplinare di incarico o siano parzialmente o del tutto insoddisfacenti, il responsabile proponente può richiedere al prestatore di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza, ferma restando la liquidazione del compenso, in proporzione ai risultati raggiunti.
3. Il responsabile proponente è tenuto a pubblicare sul sito web dell’Ateneo il provvedimento di incarico, che dovrà contenere:

il nominativo del soggetto percettore
l’ oggetto della prestazione
le date di inizio e di fine della collaborazione
l’ammontare del compenso.

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