Art. 2 - Campo d’applicazione

Art. 2 - Campo d’applicazione

L'attribuzione della quota d'incentivazione nei limiti previsti dalla normativa vigente si applica per l'attività di coordinamento tecnico e amministrativo, di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, svolta dal competente personale dell'Università degli Studi di Trieste, sia nel caso di utilizzo esclusivo di personale interno che nel caso di parziale ricorso a professionalità esterne, relativamente ai seguenti casi:

- A) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e/o impianti tecnologici, per l’esecuzione dei quali si rende necessaria l’elaborazione del relativo progetto;

- B) Lavori di restauro e risanamento conservativo degli edifici;

- C) Lavori di ristrutturazione edilizia e/o di adeguamento alle specifiche normative di edifici ed impianti;

- D) Lavori di nuova realizzazione di edifici e/o impianti tecnologici.

- E) Fornitura in opera di arredo tecnico e scientifico richiedente la predisposizione di elaborati tecnici, vigilanza, verifica e controllo dei montaggi, qualora inclusi nei relativi quadri economici

Il presente regolamento si applica anche in caso di appalti misti di forniture - servizi - lavori, limitatamente alla quota lavori
Nel caso la parte lavori risulti non prevalente nell’ambito di appalti di forniture e di servizi il fondo d'incentivazione deve essere calcolato limitatamente alla quota relativa all'opera pubblica non prevalente.
Analogamente in caso di contratti misti in cui i lavori siano prevalenti, rispetto a servizi e/o forniture chiaramente identificabili in sede contrattuale, il fondo d'incentivazione deve essere correlato alla sola quota a base di gara relativa ai lavori.
Il fondo incentivante si adegua ed estende anche alla redazione perizie supplettive o modificative, riconosciute ammissibili ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 14/02.

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