Art. 3 - Criteri per d'affidamento, revoca o modifica degli incarichi
Art. 3 - Criteri per d'affidamento, revoca o modifica degli incarichiIl Dirigente della Divisione Affari Tecnici ed Edilizi, sentiti i responsabili delle strutture tecniche interessate in merito al possesso dei requisiti di professionalità rapportata alle peculiarità di ciascun intervento, nomina con provvedimento formale il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale 14/02 e, sentite le necessità dello stesso, relativamente ad aspetti di specifica competenza professionale, nomina anche i suoi eventuali collaboratori interni e/o esterni.
Analogamente il Dirigente della Divisione Affari Tecnici ed Edilizi, sentito il Responsabile unico del procedimento, provvede a conferire con atto formale gli incarichi per l'espletamento dell'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo delle opere.
Con le medesime formalità si provvede in merito alla revoca o modifica degli incarichi di cui trattasi. In riferimento alla corrispondente attribuzione della quota di incentivazione, è fatta salva la parte spettante per l’eventuale attività già svolta.