Art. 9 - Atti di pianificazione urbanistica
Art. 9 - Atti di pianificazione urbanisticaL'attribuzione della quota d'incentivazione pari al 30,00% della tariffa professionale si applica per gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, eseguita dal competente personale dell'Università degli Studi di Trieste, relativi allo sviluppo dell'edilizia universitaria, sia nei casi di nuova costruzione che di recupero e di risanamento conservativo di edifici esistenti.
Per atto di pianificazione generale s'intende l'individuazione sul territorio del possibile sviluppo edilizio universitario, compatibile con i piani regolatori comunali e con i vincoli paesaggistici ed idrogeologici; l'individuazione delle opere d'urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie agli insediamenti di edilizia universitaria.
Per atto di pianificazione particolareggiata s'intende la delimitazione dei perimetro delle aree interessate; la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni (qualora interessino un'area con edifici da risanare e conservare); i progetti di massima delle infrastrutture (strade, fognature, rete acqua e gas, linee elettriche ecc.); l'indicazione planivolumetrica degli insediamenti; la progettazione schematica delle relative opere d'urbanizzazione primaria eventualmente necessarie; l'indicazione delle norme tecniche, dei piani finanziari, dei programmi e delle fasi d'attuazione.
Per atto di pianificazione esecutiva s’intende il piano particolareggiato approvato da tutti gli organismi interessati, (Consiglio d'Amministrazione dell’Università, Comune, Provincia, Regione, Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S. ecc.) anche attraverso il ricorso alla conferenza di servizi.