Art. 14 - Attribuzione della quota d’incentivazione per il collaudo delle opere

Art. 14 - Attribuzione della quota d’incentivazione per il collaudo delle opere

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7 prevista per il Collaudatore dei lavori, pari al 2,00% del fondo d’incentivazione è attribuita al Collaudatore, formalmente incaricato, ovvero al Direttore dei lavori che firma il certificato di regolare esecuzione delle opere.

Nel caso di nomina di una commissione di collaudo i componenti comunicheranno le relative quote spettanti a ciascun membro della commissione, nel limite massimo complessivamente stabilito nel 2,00% del fondo d’incentivazione.

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