Art. 20 - Pagamento quota d'incentivazione per l’attività di collaudo delle opere

Art. 20 - Pagamento quota d'incentivazione per l’attività di collaudo delle opere

Il pagamento della quota d'incentivazione per l’attività di collaudo o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, viene effettuato al termine dei lavori e degli obblighi amministrativi e contabili, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento.

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