Art. 22 - Disciplina regolazione rapporti antecedenti l’entrata in vigore della Legge 415/98

Art. 22 - Disciplina regolazione rapporti antecedenti l’entrata in vigore della Legge 415/98

Per l'attribuzione delle quote spettanti agli aventi diritto in riferimento a tutti gli interventi il cui progetto esecutivo sia stato approvato a decorrere dall'entrata in vigore della L. 216/95, ossia dal 3 giugno 1995, sino alla data di entrata in vigore della L. 18 novembre 1998 n. 415, ossia il 19.12.1998, e secondo il criterio temporale di cui al comma seguente, si rimanda al precedente apposito accordo di negoziazione decentrata siglato in data 13.11.1996.

I criteri del predetto accordo si applicano in via transitoria, ad esaurimento, anche a tutti gli interventi il cui bando di gara, o atto equivalente in caso di altre procedure di assegnazione dei lavori, sia stato pubblicato prima dell'entrata in vigore della Legge 415/98 , ossia il 19.12.1998 , ancorché non ancora conclusi entro tale data. Il predetto criterio sarà applicato fatto salvo il riconoscimento delle funzioni effettivamente espletate nell'ambito del lavoro e del relativo procedimento, e derivanti da atto formale di nomina, precedente o successivo al 19.12.1998.

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