Art. 11 - Norme finali e transitorie

Art. 11 - Norme finali e transitorie

Al fine della costituzione del Comitato, ciascuno dei Dipartimenti proponenti è tenuto a designare i propri rappresentanti, entro 30 giorni dall'emanazione del presente regolamento. La mancata nomina dei propri rappresentanti sarà ritenuta rinuncia all'adesione al Centro.
Nella seduta di insediamento, convocata dal decano, il Comitato provvederà all’elezione del Coordinatore, alla nomina dei due rappresentanti dei Dipartimenti aderenti nella Giunta del Centro, all’individuazione del Dipartimento da proporre quale gestore delle risorse e dell’eventuale integrazione del Comitato stesso con il Direttore di Dipartimento di cui al punto 2 dell’art. 6.

Il Coordinatore del Centro provvede a diffondere fra tutti i Dipartimenti dell’Ateneo le informazioni relative alle procedure per la partecipazione alle attività del Centro di altri gruppi di ricerca.

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