Art. 3 - Soggetti autorizzati
Art. 3 - Soggetti autorizzati1. Titolari di carte di credito possono essere il Rettore, il Pro-Rettore vicario, il Direttore amministrativo, i responsabili degli uffici dirigenziali dell’amministrazione centrale dell’Università, i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, costituiti in centri autonomi di spesa.
2. Spetta al Direttore amministrativo autorizzare - per i Responsabili di cui al precedente comma – l’iter di rilascio delle carte di credito.
3. Spetta ai responsabili delle strutture scientifiche segnalare al Direttore amministrativo l’esigenza di attivare ulteriori carte di credito, laddove richiesto da esigenze organizzative e/o correlate a specifici e determinati fondi di ricerca, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.
4. I provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sono trasmessi, rispettivamente, alla Sezione Affari Finanziari – Ripartizione Entrate – Bilancio Tesoreria ed al Segretario Amministrativo della struttura didattica, scientifica e di servizio, cui il soggetto autorizzato afferisce.
5. Competono alla Sezione Affari Finanziari – Ripartizione Entrate – Bilancio Tesoreria i rapporti con l’istituto Cassiere per il rilascio ed il rinnovo delle carte di credito.