Art. 2 - Proroghe dei contratti
Art. 2 - Proroghe dei contrattiI contratti del personale in servizio, destinatario delle procedure di stabilizzazione, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure medesime e alla stipula del relativo contratto a tempo indeterminato.
Il personale destinatario delle procedure di stabilizzazione, cessato dal servizio per effetto della scadenza finale del contratto, è riammesso in servizio, su richiesta, entro il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione di cui al successivo art. 4.